Art. 2.

      1. La presente legge è finalizzata a definire le modalità di commercializzazione dei diritti di trasmissione, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, di tutte le gare disputate nell'ambito dei campionati di Serie A e di Serie B, comunque denominati, in diretta e nella forma di highlights, intesi questi ultimi quali le parti salienti di ciascuna gara, di durata unitaria non superiore a quattro minuti primi.